(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 21 novembre 2017) (Omissis) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 3-bis nella legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilita') 1. Dopo l'art. 3, nel capo Il, sezione I, della legge provinciale n. 6 del 1998 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Trasferimento di compiti e attivita' in materia socio-sanitaria con riferimento all'area anziani). - 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), i comuni esercitano obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunita' i compiti e le attivita' in materia socio-sanitaria con riferimento all'area anziani, ad essi attribuiti con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con le modalita' previste dall'art. 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006. Nell'attribuzione di questi compiti e attivita' si tiene conto degli aspetti di carattere sanitario e socio-sanitario di valenza provinciale attinenti all'assistenza in forma residenziale. I compiti e le attivita' assegnati sono esercitati dalle comunita' in forma integrata con l'offerta socio-assistenziale. 2. Nell'ambito delle funzioni d'indirizzo e di coordinamento esercitate dalla Provincia secondo quanto previsto dal la legge provinciale n. 3 del 2006 sono definiti anche gli obiettivi generali in materia di politiche per gli anziani.».