(Pubblicata nel  Supplemento  n.  6  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 21 novembre 2017) 
  (Omissis) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Inserimento dell'art. 3-bis nella legge provinciale 28  maggio  1998,
  n. 6 (Interventi  a  favore  degli  anziani  e  delle  persone  non
  autosufficienti o con gravi disabilita') 
 
  1. Dopo l'art. 3, nel capo Il, sezione I, della  legge  provinciale
n. 6 del 1998 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis  (Trasferimento  di  compiti  e  attivita'  in  materia
socio-sanitaria con riferimento all'area  anziani).  -  1.  Ai  sensi
dell'art. 8, comma 2, della legge provinciale 16 giugno  2006,  n.  3
(Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino),  i  comuni
esercitano  obbligatoriamente  in  forma  associata   attraverso   le
comunita' i compiti e le attivita'  in  materia  socio-sanitaria  con
riferimento all'area anziani, ad  essi  attribuiti  con  decreto  del
Presidente della Provincia  previa  intesa  con  il  Consiglio  delle
autonomie locali e sentita la competente commissione  permanente  del
Consiglio provinciale, con le modalita' previste dall'art.  8,  comma
13, della legge provinciale  n.  3  del  2006.  Nell'attribuzione  di
questi compiti e attivita' si tiene conto degli aspetti di  carattere
sanitario  e  socio-sanitario  di   valenza   provinciale   attinenti
all'assistenza in  forma  residenziale.  I  compiti  e  le  attivita'
assegnati sono esercitati dalle  comunita'  in  forma  integrata  con
l'offerta socio-assistenziale. 
  2.  Nell'ambito  delle  funzioni  d'indirizzo  e  di  coordinamento
esercitate dalla Provincia  secondo  quanto  previsto  dal  la  legge
provinciale n. 3 del 2006 sono definiti anche gli obiettivi  generali
in materia di politiche per gli anziani.».